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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE
TITOLO I
Norme Generali
Art.1 - Oggetto del regolamento Art.2
- Soggetto gestore Art.3 - Variazioni del regolamento
Art.4 - Tipologia e sistema di fornitura Art.5
- Consegna dell'acqua e sorveglianza igienica Art.6
- Interruzione e limitazioni della fornitura Art.7
- Prezzi e tariffe Art.8 - Divieti TITOLO
II
Contratto di somministrazione
Art. 9 - Natura del contratto Art.10
- Titolo per la fornitura Art.11 - Spese di allaccio
e contrattuali Art.12 - Domanda di fornitura
art.13 - Istruttoria della domanda modalità e oneri di allacciamento
Art.14 - Stipula del contratto e accettazione regolamento
Art.15 - Durata dei contratti e modalità per il recesso
Art.16 - variazione della titolarità dell' utenza
Art.17 - Morte dell'utente Art.18 -
Fallimento dell'utente Art.19 - Misurazione dei consumi
Art.20 - Modalità di pagamento Art.21
- Mancato pagamento e sospensione del servizio Art.22
- Procedure di reclamo Art.23 - Trattamento dei dati
personali dell'utente TITOLO III
Norme tecniche
Art.24 - Realizzazione e gestione delle
nuove prese idriche Art.25 - Apparecchi di misura,
tipologia e responsabilità Art.26 - Sostituzione e
verifica degli apparecchi di misura Art.27 - Perdite
dell'impianto e responsabilità Art.28 - Impianto interno
Art.29 - Gestione prese idriche esistenti Art.30
- Bocche antincendio private Art.31 - Impianti di
sopraelevazione all'interno degli edifici Art.32 -
Vigilanza degli impianti - rilievo di irregolarità
Il presente regolamento disciplina la distribuzione e la somministrazione
di acqua potabile nel territorio del Comune di Lamezia Terme. Completano
il regolamento la Carta del Servizio idrico e le Tariffe idriche, che saranno
determinate e aggiornate in applicazione dei provvedimenti che saranno emanati
dal C.I.P.E. o da altri organi competenti, nelle more dell'entrata in vigore
degli art.13 e 14 della Legge 36/94.
articoli...
La gestione del servizio idrico comunale è affidata alla Lamezia Multiservizi
S.p.A., di seguito denominata "gestore", in base al contratto di servizio
rep.n.6306 del 10 novembre 2000, in esecuzione della deliberazione n.58
dell'11 luglio 2000, approvata dal Consiglio Comunale di Lamezia Terme.
Il gestore è mandatario dell'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme,
di seguito denominata "Amministrazione", nei confronti degli utenti, per
tutto ciò che concerne il servizio di distribuzione e somministrazione dell'acqua
potabile, ivi compresa l'applicazione e la riscossione della tariffa idrica.
Il gestore somministra acqua potabile nel territorio del Comune di Lamezia
Terme, nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità
di derivazione dalle reti di distribuzione in esercizio, con regolari contratti
di somministrazione alle condizioni del presente regolamento.
articoli...
Variazioni al presente regolamento, approvate dall'Amministrazione, si intendono
comunicate agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
Le norme del presente regolamento e sue successive modifiche si intendono
trasfuse nei contratti in essere, qualora l'utente non si avvalga del diritto
di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
delle modifiche all'Albo Pretorio. Le comunicazioni dirette individualmente
all'utente verranno fatte al suo indirizzo e quelle dirette alla totalità
degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione
di massa o con messaggi riportati sulle bollette. Con l'entrata in vigore
del presente regolamento sono abrogati e sostituiti i regolamenti precedentemente
applicati.
articoli...
Le forniture si distinguono in:
forniture per uso pubblico: forniture per edifici municipali, scuole,
immobili adibiti a sedi di Amministrazioni ed Enti, pubblici servizi o
servizi particolari di cui il Comune intende farsi carico, innaffiamenti
stradali, giardini, fontane pubbliche, bagni comunali, idranti stradali,
cacciate per lavaggio fognature ecc;
forniture per uso privato: forniture per uso domestico, per bocche antincendio
private, per usi igienici, per usi produttivi e per usi diversi.
La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato da idoneo
apparecchio di misura per la rilevazione dei consumi, eccetto le bocche
antincendio e, eventualmente, alcune tipologie di forniture per uso pubblico.
articoli...
Il gestore consegna l'acqua all'uscita della saracinesca posta a valle dell'apparecchio
di misura. L'Amministrazione esercita la vigilanza sulle condizioni igieniche
dell'acqua potabile somministrata, attraverso i competenti organi tecnici.
Il gestore provvede ad effettuare le analisi complete di controllo cui è
tenuto, a mezzo di laboratori legalmente autorizzati, così come previsto
dal D.P.R. 236/88 e successive disposizioni normative.
articoli...
Il gestore si impegna a fornire l'acqua con continuità nella fascia oraria
indicata nel contratto di fornitura, salvo cause di forza maggiore, e a
raggiungere gli obiettivi indicati nella carta del servizio. L'interruzione
di deflusso o la diminuzione di pressione causate dall'interruzione o dalla
riduzione dell'erogazione dell'acqua da parte del gestore del servizio di
approvvigionamento idrico, o dovute a cause accidentali, di forza maggiore,
scioperi, ordini delle Autorità e, in generale, per cause non direttamente
imputabili al gestore, non danno luogo a risarcimento danni né a riduzioni
di corrispettivi e/o a risoluzione del contratto. Il gestore può interrompere
la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente
con le necessità del servizio, il minimo disturbo all'utenza. Nel caso di
interruzioni programmate, il gestore provvederà a darne adeguata informazione
agli utenti, attraverso gli organi di informazione locale o altre forme
di comunicazione, con un preavviso di almeno 12 ore e l'indicazione dei
tempi necessari per il ripristino della fornitura. Il gestore in caso di
eccezionali eventi climatici od idrogeologici e di calamità, di concerto
con l'Amministrazione, tramite gli opportuni provvedimenti, può determinare
condizioni di riduzione e/o razionamento delle forniture di acqua.
articoli...
I corrispettivi dovuti per la fornitura idrica, per il servizio di fognatura
e di depurazione, nonché per il nolo e la manutenzione dell'apparecchio
di misura, sono quelli stabiliti nel tempo dalle disposizioni di legge e
dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Gli oneri
fiscali o di altra natura inerenti ai corrispettivi e al contratto sono
a carico degli utenti. I corrispettivi e gli oneri fiscali saranno aggiornati
in corso di contratto ogni qualvolta l'Autorità competente vigente pro-tempore
lo delibererà. I corrispettivi per il quantitativo minimo impegnato sono
dovuti per tutta la durata del contratto, anche se il consumo effettivo
del periodo di fatturazione risulta inferiore. Le variazioni tariffarie,
introdotte in esecuzione di successivi provvedimenti delle Autorità competenti
e approvate nei termini di legge, dovranno essere comunicate agli utenti
che potranno esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data
di comunicazione della variazione.
articoli...
L'acqua deve essere utilizzata esclusivamente per l'unità immobiliare per
la quale la fornitura è stata concessa, con divieto assoluto per l'utente
di rivendita dell'acqua. E' vietato alimentare un impianto interno, relativamente
al quale è stato stipulato un contratto di somministrazione col gestore
del servizio pubblico, con acqua di altra provenienza. E' fatto divieto
a chiunque: di prelevare acqua allacciandosi abusivamente alla rete di distribuzione;
di prelevare acqua dagli impianti pubblici senza autorizzazione del Comune;
di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se
non per gli usi consentiti. Nel caso in cui l'Amministrazione o il gestore
rilevino la violazione dei divieti suddetti, potranno esigere dai trasgressori
una penale pari a _______________, senza pregiudizio per la richiesta di
maggiori danni che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità
penale per furto d'acqua. articoli...
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Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è un contratto di somministrazione
regolato dal Codice Civile e dalle disposizioni del presente regolamento.
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La fornitura di acqua potabile è effettuata al soggetto che possiede l'unità
immobiliare a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, affitto o comodato,
e risulta l'effettivo utilizzatore del servizio. Ad ogni utenza di norma
corrisponderà una singola fornitura. Nel caso di edifici che presentano
situazioni tecnico-strutturali particolari, potranno essere consentite forniture
multiple servite da un solo misuratore, purché l'acqua abbia il medesimo
tipo di utilizzo.
articoli...
Sono a carico dell'utente le spese per i lavori di esecuzione della presa
e della posa del contatore, il diritto fisso di allacciamento, attivazione
utenza o voltura, le imposte di legge sul contratto e le spese di registrazione,
in caso d'uso.
articoli...
Per ottenere la fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare al gestore,
debitamente compilato, l'apposito modulo di domanda allegando: · la planimetria
della zona con l'evidenziazione del fabbricato in questione e dell'unità
immobiliare; · gli estremi di autorizzazione alla relativa costruzione o
documentazione comprovante l'esistenza di altro servizio a rete; · documentazione
comprovante la conformità dell'impianto interno alla vigente normativa tecnica.
Se la richiesta è effettuata per conto di una società o di un ente di qualsiasi
tipo, ivi compresi i condomini, alla domanda dovrà essere contestualmente
allegata idonea documentazione comprovante che il richiedente ne è legale
rappresentate.
articoli...
Il gestore, ricevuta la domanda di fornitura, ne verifica l'ammissibilità
tecnica. Il gestore, in relazione a circostanze obiettive quali l'insufficiente
dimensionamento degli impianti, e/o l'insufficienza delle pressioni di rete,
comunica tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad accogliere la
domanda, indicandone le ragioni e, laddove possibile, le soluzioni alternative.
In assenza delle suddette condizioni ostative, il gestore provvederà, nei
termini previsti dalla Carta del Servizio, a recapitare al richiedente il
preventivo indicante la spesa complessiva per la realizzazione dell'allacciamento
o per l'attivazione della fornitura e per la stipula del contratto di somministrazione.
L'importo indicato dal preventivo per i lavori di allaccio rimarrà fisso
ed invariabile per 90 giorni dalla data di emissione e dovrà essere versato
con le modalità indicate nello stesso preventivo di spesa. Effettuato il
versamento della somma dovuta il richiedente sarà invitato a sottoscrivere
il contratto di somministrazione. Successivamente, nel rispetto dei tempi
indicati nella carta del Servizio, il gestore provvederà all'esecuzione
dei lavori di allacciamento e all'installazione dello strumento di misura,
ovvero all'attivazione della fornitura. In casi particolari, il gestore
potrà autorizzare il richiedente ad eseguire in proprio parte dei lavori
relativi alla presa idrica impartendo le necessarie prescrizioni tecniche;
in questo caso l'acquisizione della presa idrica e la sua attivazione restano
subordinate alla verifica e collaudo della stessa da parte del gestore.
articoli...
Con la stipula del contratto di fornitura, l'utente accetta integralmente
le disposizioni del regolamento, copia del quale verrà comunque inviata
assieme al preventivo di cui all'articolo precedente.
articoli...
I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno ed hanno termine
alla fine dell'anno solare. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente
prorogato per l'intero anno successivo e così di seguito per i periodi successivi,
salvo disdetta da parte dell'utente da esercitare nei termini seguenti.
L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare disdetta
comunicandola al gestore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero consegnandola
presso gli uffici del gestore che ne darà riscontro con ricevuta. Entro
i termini previsti nella Carta del Servizio il gestore procede alla rilevazione
del consumo e alla chiusura del contatore nonché alla successiva emissione
della bolletta di cessazione da inviarsi al recapito indicato dall'utente.
L'utente sarà sollevato dagli obblighi contrattuali assunti, con la regolazione
contabile della bolletta di cessazione. L'utente, fino al perfezionarsi
del recesso, resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal contratto,
compreso l'eventuale utilizzo degli impianti da parte di terzi subentrati
che non abbiano regolarizzato il rapporto di fornitura; fermo restando comunque,
in questo caso, il diritto del gestore di sospendere immediatamente la fornitura,
qualora ne sia comunque venuto a conoscenza.
articoli...
L'utente che subentri nel possesso di un immobile per il quale sia già in
essere un contratto di fornitura, potrà procedere alla voltura dell'utenza
medesima previa presentazione dei titoli giustificativi e della lettura
corrente del misuratore. La voltura non potrà essere concessa a favore di
terzi conviventi del titolare, qualora risultino bollette insolute. Nel
caso in cui l'utente richiedente non disponga della lettura suddetta, la
voltura avrà effetto dalla data dell'ultima lettura rilevata dal gestore.
L'utente si impegna al pagamento degli oneri amministrativi della voltura
nella misura prevista, che possono essere addebitati sulla prima fattura.
Gli oneri amministrativi di subentro non sono dovuti nel caso di successione
mortis-causa, qualora il subentro avvenga fra persone conviventi nello stesso
nucleo familiare, nonché nei casi di trasformazione della denominazione
della ragione sociale o di cambio di titolare dell'impresa.
articoli...
In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa,
sono tenuti ad avvisare tempestivamente il gestore dell'avvenuto decesso
provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza ovvero a richiedere
la cessazione della fornitura. Il gestore potrà rivalersi nei confronti
dei soggetti sopra indicati anche per ciò che concerne le ipotesi di cui
all'art.21.
articoli...
In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto
immediato dal momento in cui il gestore ne venga comunque a conoscenza.
Il Curatore, ricevuta l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento,
potrà comunque richiedere il subentro nel contratto di somministrazione
al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi pregressi
e futuri, pagando al gestore quanto dovuto dal fallito. Il gestore si riserva
il diritto di agire nei confronti del curatore nei termini di legge.
articoli...
L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dallo strumento di
misura, fermo restando l'obbligo del pagamento del minimo contrattuale.
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerata unità il metro
cubo. Le letture dei consumi sono effettuate dagli addetti incaricati dal
gestore o comunicati dall'utente con le modalità previste dal gestore. In
caso di locali temporaneamente chiusi o di inaccessibilità dello strumento
di misura per fatto dell'utente, l'incaricato lascerà apposito avviso per
l'autolettura. In caso di mancato recapito della lettura da parte dell'utente,
il consumo addebitato sarà proporzionale a quello del periodo corrispondente
dell'anno precedente, salvo conguaglio sulla base della successiva lettura.
In caso di strumento di misura non funzionante o oggettivamente illeggibile,
sarà fatturato all'utente il consumo riscontrato nel corrispondente periodo
dell'anno precedente. Nell'assoluta impossibilità di calcolare il consumo
su base storica, si farà riferimento ai consumi successivi, dopo averli
rilevati per un arco di tempo non inferiore a tre mesi. Impossibilitati
anche a questa soluzione, si farà riferimento al consumo medio di utenze
di pari tipo.
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Le somme dovute per consumo di acqua, per il servizio di fognatura e di
depurazione, per nolo degli apparecchi di misura, per penalità, imposte,
tasse nonché per altri servizi di cui al presente regolamento, sono addebitate
agli utenti con fatture che saranno inviate almeno 20 giorni prima della
scadenza, al recapito indicato dagli utenti. Qualora l'utente non abbia
ricevuto la fattura o in caso di smarrimento della medesima, egli dovrà
richiederne un duplicato gratuito al gestore. Il mancato ricevimento della
fattura non esonera l'utente dal pagamento delle medesime, alle scadenze
stabilite. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine
di scadenza e con le modalità in esse indicate. Decorso il termine di scadenza,
il gestore, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere
il contratto nei termini previsti all'art.21, addebiterà, sulla fattura
successiva gli interessi di mora nella misura del doppio del tasso (su base
annua) legale vigente al momento del pagamento.
articoli...
Nel caso che sia verificato il mancato pagamento della fattura il gestore
provvede ad inviare, all'utente moroso, avviso di pagamento. Trascorsi 20
giorni dall'invio del primo avviso, il gestore invierà un ulteriore avviso
mediante lettera raccomandata A.R., con sollecito a pagare l'importo dovuto
e con diffida che, in caso di inottemperanza entro un congruo periodo di
tempo indicato nell'avviso, comunque non inferiore a 20 giorni, si potrà
procedere, in assenza di valida e motivata giustificazione da parte dell'Utente,
alla sospensione della fornitura. Il ripristino della somministrazione interrotta
temporaneamente per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di
quanto dovuto al gestore, compreso il rimborso delle spese di riattivazione
dell'utenza. Il gestore non risponde di eventuali danni derivanti dalla
sospensione della erogazione dell'acqua nei confronti dell'utente moroso
che, per parte sua, rimane comunque vincolato alla osservanza degli obblighi
contrattuali. Il contratto di fornitura si intende risolto, senza intervento
di atto alcuno da parte del gestore, quando, per morosità dell'utente, sia
stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un
anno.
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Qualora lo ritenga, l'utente potrà presentare al gestore apposito reclamo
sia presentandosi agli sportelli che per iscritto, anche a mezzo fax o posta
elettronica. L'ufficio competente, riscontra il reclamo con la massima celerità
e, comunque, non oltre 30 giorni, indicando anche, se del caso, i termini
con cui provvederà alla rimozione delle eventuali irregolarità riscontrate,
o al ristoro del pregiudizio eventualmente arrecato. Salvo il caso in cui
sia possibile accertare immediatamente eventuali errore e inadempienze del
Gestore, il reclamo non sospende l'obbligo per l'utente di effettuare i
pagamenti alle scadenze previste. Ove l'esito del reclamo in via interna
non sia dall'utente ritenuto soddisfacente, su richiesta scritta dello stesso,
anche per il tramite dell'Associazione dei Consumatori, con raccomandata
a.r. da inoltrare nel termine di giorni 15 dalla risposta del gestore, verrà
esperito un tentativo di conciliazione presso gli uffici della Multiservizi,
che dovrà concludersi nei successivi 30 giorni. Solo trascorso tale termine
l'utente potrà procedere all'azione giudiziaria.
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Il gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente siano trattati
ai soli fini della corretta esecuzione del contratto. Pertanto, i predetti
dati potranno essere utilizzati dal gestore o da suoi incaricati unicamente
per la rilevazione dei consumi per i controlli e le verifiche degli impianti,
per le operazioni di fatturazione ed incasso nonché per quelle di sollecito
e recupero dei crediti. Ai sensi della legge 675/96 il rilascio dei dati
personali è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità
per il gestore di stipulare un regolare contratto di fornitura e, conseguentemente
di poter fornire i propri servizi.
articoli... |
Le opere di derivazione dalla conduttura principale fino all'apparecchio
di misurazione incluso, costituiscono la "presa idrica". Il gestore determina
il diametro della presa, i materiali e sceglie il luogo per la derivazione
della presa medesima. E' di esclusiva competenza del gestore la costruzione,
la riparazione e la manutenzione delle prese idriche. Le condotte stradali
e le prese idriche realizzate dal gestore restano di sua proprietà, fermo
restando il diritto del cliente all'uso della presa idrica per la somministrazione
dell'acqua potabile. Nel caso in cui il gestore debba necessariamente installare
tutta o parte della presa idrica in proprietà privata o in proprietà di
terzi, il contratto sarà stipulato a condizione che il richiedente conceda
o dimostri di godere di regolare servitù comprensiva anche del diritto di
passaggio a favore del gestore, per consentirgli di provvedere alla manutenzione
degli impianti idrici. Il gestore ha la facoltà di compiere a sue spese,
in qualunque momento, opere di modifica alle prese idriche, dando preventivo
avviso ai clienti interessati nel caso in cui ciò comportasse una interruzione
temporanea del servizio. Qualora l'utente richieda modifiche alle opere
di presa, il gestore, riconosciutane l'opportunità, provvede alla esecuzione
dei lavori previo pagamento da parte dell'utente dei relativi oneri. E'
vietato agli utenti o a chiunque altro intervenire sulle prese idriche,
sotto pena di pagamento dei danni e salvo ogni diritto del gestore di esperire
ogni altra azione a norma di legge. Nel caso in cui il gestore rilevi la
manomissione della presa idrica, può esigere dal titolare dell'utenza o,
in solido, dai titolari delle utenze che utilizzano la presa idrica manomessa,
una penale di 150 Euro, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni
che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità penale per furto
d'acqua.
articoli...
All'installazione e alla manutenzione dell'apparecchio di misura deve provvedere
il gestore, a fronte del pagamento da parte dell'utente della quota fissa.
La tipologia e la portata degli apparecchi di misura sono determinate a
giudizio insindacabile del gestore in relazione alla fornitura richiesta.
Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo contro
la manomissione dello strumento. Il gestore dispone che gli apparecchi di
misura siano collocati nella posizione che riterrà, a suo esclusivo giudizio,
più idonea e tale da permettere un facile accesso. L'utente si obbliga a
consentire l'accesso agli incaricati del gestore per tutte le occorrenze
di lettura e di manutenzione senza necessità di chiedere alcuna altra autorizzazione.
Qualora, per l'esecuzione di lavori di trasformazione dell'immobile o per
qualsiasi altra ragione, l'apparecchio di misura dovesse essere rimosso
o spostato dovrà essere fatta richiesta al gestore e tutte le spese saranno
a carico dell'utente. Il gestore ha facoltà di procedere al cambio dell'apparecchio
di misura qualora lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso od esplicito
consenso dell'utente. Inoltre, il gestore, qualora ritenga che l'apparecchio
di misura venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla sua
conservazione, previo preavviso all'utente potrà procedere allo spostamento
e ad una nuova ricollocazione dello strumento di misura. All'atto della
posa in opera dell'apparecchio di misura o sua rimozione e sostituzione,
viene redatto un verbale dal gestore su un modulo, firmato dall'incaricato
del gestore e dal cliente, nel quale sono menzionati la data, la marca dell'apparecchio,
il numero di matricole, il consumo registrato dal misuratore installato
e di quello eventualmente rimosso. L'utente deve altresì attuare tutti i
provvedimenti idonei ad evitare i danni che gli apparecchi di misura possano
subire e deve dare immediata comunicazione di guasti e irregolarità di funzionamento
rilevati. L'utente è responsabile di ogni e qualunque manomissione dell'apparecchio
di misura che venisse accertata dal personale incaricato del controllo,
anche se il dolo è imputabile a terzi, ed è tenuto a rimborsare al gestore
i danni, senza pregiudizio delle azioni penali. Nel caso in cui il gestore
rilevi la manomissione dei sigilli o danneggiamento dello strumento di misura
può esigere dall'utente una penale di 150 Euro, senza pregiudizio per la
richiesta di maggiori danni che dal fatto potessero derivare e salvo la
responsabilità penale per furto d'acqua.
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L'utente non può pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito
a verifica, esso risulti difettoso nel funzionamento. Quando l'utente ritenga
errate le indicazioni del contatore può richiedere che ne sia effettuata
la verifica. Il funzionamento del contatore sarà considerato erroneo nel
caso in cui le indicazioni fornite dal medesimo siano eccedenti in più o
in meno del 5%, la corretta misurazione. La verifica avverrà in contraddittorio
tra l'utente e il soggetto incaricato dal gestore. Nel caso in cui sia accertato
l'irregolare funzionamento del misuratore, il consumo rilevato fino alla
sostituzione dell'apparecchio stesso, sarà ricalcolato sulla base del consumo
medio giornaliero del periodo corrispondente dell'anno antecedente. Nell'assoluta
impossibilità di calcolare il consumo su base storica, si farà riferimento
ai consumi successivi, dopo averli rilevati per un arco di tempo non inferiore
a tre mesi. Qualora risulti impossibile anche questa soluzione, si farà
riferimento al consumo medio di utenze di pari tipo. Gli eventuali abbuoni
non potranno comunque riferirsi ad un periodo antecedente a quello dell'ultima
fatturazione emessa a carico dell'utente. Nel caso in cui sia accertato
il corretto funzionamento del misuratore, l'utente si impegna a corrispondere
nella prima bolletta successiva un rimborso delle spese di verifica del
contatore, nella misura vigente.
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Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interne,
a valle dell'apparecchio di misura. Il cliente ha la piena responsabilità
della costruzione e manutenzione dell'impianto interno che deve essere conforme
alla vigente normativa tecnica. L'impianto interno dovrà essere realizzato
in maniera da evitare, comunque, ritorni di acqua verso il contatore.
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L'utente risponde della buona conservazione sia degli impianti interni che
degli strumenti di misura. Eventuali dispersioni o perdite degli impianti
rilevate dopo il contatore, non formeranno oggetto di alcun abbuono a favore
dell'utente, a meno che il gestore, su tempestiva richiesta dell'utente,
una volta da questi individuata la perdita, non accerti che non c'è stata
responsabilità e negligenza alcuna da parte dell'utente. In tal caso, in
virtù dell'apposito verbale redatto a cura del Gestore, i consumi di acqua
eccedenti la media del corrispondente periodo dell'anno precedente, saranno
quantificati a tariffa base. Gli eventuali abbuoni non potranno comunque
riferirsi ad un periodo antecedente a quello dell'ultima fatturazione emessa
a carico dell'utente.
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Relativamente alle prese idriche esistenti nelle quali gli apparecchi di
misura sono installati all'interno delle unità immobiliari o comunque in
proprietà privata il gestore può, a suo insindacabile giudizio, attivare
in qualsiasi momento una procedura di adeguamento della presa esistente.
A tal fine, previo preavviso all'utente o agli utenti interessati, il gestore
provvede a sua cura e spese all'installazione di un contatore di controllo
a monte di uno o più apparecchi di misura già installati. In questo caso,
a decorrere dalla data di attivazione del contatore di controllo risultante
da apposito verbale, fermo restando la rilevazione dei consumi sugli apparecchi
di misura già installati, il gestore è responsabile del corretto funzionamento
della presa idrica e della qualità dell'acqua fornita fino al contatore
di controllo, mentre l'utente o gli utenti interessati sono responsabili
del corretto funzionamento del tratto di presa a valle del contatore di
controllo.
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Il gestore potrà concedere, ricorrendone le condizioni, speciali derivazioni
per bocche da incendio con comando a mano od automatico, nell'interno alla
proprietà privata. Per il rilascio della fornitura suddette, l'utente dovrà
presentare la relazione di calcolo della rete antincendio (con specifica
determinazione della portata e della pressione minima da assicurare sul
punto terminale della presa) e lo schema della rete antincendio (con la
posizione di tutte le bocche antincendio e degli eventuali sprinkler e con
indicazione del numero di bocche funzionanti in contemporanea. ) Una volta
collaudata la rete, l'utente dovrà inoltre darne comunicazione al gestore,
che dovrà applicare l'apposito sigillo. L'utente ha diritto di servirsi
della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente
alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una
bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al gestore entro 24
ore affinché questo possa provvedere alla risiggillatura, nonché al controllo
delle quantità di acqua fatturata. Il gestore non assume responsabilità
alcuna circa il livello della pressione dell'acqua ed eventuali diminuzioni
della portata al momento dell'uso, dipendenti dalle cause di cui all'art.6.
L'utente dovrà provvedere alla normale manutenzione dell'impianto, effettuando
tempestivamente la riparazione di eventuali perdite; nel caso in cui il
gestore accerti la presenza di perdite negli impianti interni di antincendio
e ne abbia inutilmente sollecitato la riparazione, potrà provvedere alla
sospensione della fornitura, dandone immediata comunicazione alle autorità
competenti per i provvedimenti del caso. Qualora gli incaricati, nelle loro
visite di ispezione, trovassero bocche da incendio spiombate o comunque
manomesse, verrà applicata all'utente una sanzione pecuniaria di 100 Euro
per ogni bocca manomessa, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
articoli...
Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non sia sufficiente
per un normale rifornimento di tutti i piani di uno stabile è concesso,
previa autorizzazione del gestore, l'uso di impianti di sollevamento da
installare nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dal gestore,
anche al fine di una corretta misurazione dei consumi. Il sistema idraulico
interno costituito da serbatoio interno, impianto di autoclave e quant'altro
dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia. E' fatto assoluto
divieto di installare e modificare impianti di sollevamento senza la preventiva
autorizzazione del gestore. Quest'ultimo non risponde né del funzionamento
dell'impianto, né dei danni che potessero derivare a terzi per il suo esercizio
e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare.
Gli utenti che già utilizzano impianti di sollevamento singoli o collettivi,
privi di autorizzazione all'installazione, devono adeguarli alle prescrizioni
che saranno impartite dal gestore, anche al fine di una corretta misurazione
dei consumi.
articoli...
Il gestore, ha sempre diritto di ispezionare gli impianti e gli apparecchi
destinati alla utilizzazione del servizio tramite propri incaricati. Questi
ultimi, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto facoltà di accedere
nella proprietà privata sia per le verifiche periodiche di consumo, sia
per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori.
Nel caso in cui l'utente non consenta l'accesso per la suddetta ispezione,
il gestore, previa diffida scritta, si riserva il diritto di sospendere
l'erogazione del servizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di
indennizzi da parte dell'utente. Se gli incaricati, nelle loro visite di
ispezione, riscontrassero irregolarità, in qualunque parte dell'impianto
rispetto al presente regolamento od in genere opere non autorizzate, contesteranno
per iscritto l'infrazione all'utente il quale dovrà eliminare le irregolarità
o inadempienze nel più breve tempo possibile. In caso contrario, il gestore
ingiungerà all'utente l'esecuzione delle opere richieste entro un termine
preciso, passato il quale avrà facoltà di sospendere senz'altro avviso la
fornitura dell'acqua.
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