Servizio Idrico Regolamento

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL’ACQUA POTABILE.

TITOLO I - NORME GENERALI

  • Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
  • Art.2 SOGGETTO GESTORE
  • Art.3 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
  • Art.4 TIPOLOGIA E SISTEMA DI FORNITURA
  • Art.5 CONSEGNA DELL’ACQUA E SORVEGLIANZA IGIENICA
  • Art.6 LIMITAZIONI E INTERRUZIONE DELLA FORNITURA
  • Art.7 PREZZI E TARIFFE
  • Art.8 DIVIETI

TITOLO II - TRATTAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE

  • Art.9 NATURA DEL CONTRATTO
  • Art.10 TITOLO PER LA FORNITURA
  • Art.11 SPESE DI ALLACCIO E CONTRATTUALI
  • Art.12 DOMANDA DI FORNITURA
  • Art.13 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA MODALITÀ E ONERI DI ALLACCIAMENTO
  • Art.14 STIPULA DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
  • Art.15 DURATA DEI CONTRATTI E MODALITÀ PER IL RECESSO
  • Art.16 VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL’ UTENZA
  • Art.17 MORTE DELL’UTENTE
  • Art.18 FALLIMENTO DELL’UTENTE
  • Art.19 MISURAZIONE DEI CONSUMI
  • Art.20 MODALITÀ DI PAGAMENTO
  • Art.21 MANCATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
  • Art.22 PROCEDURE DI RECLAMO
  • Art.23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’UTENTE

TITOLO III - NORME TECNICHE

  • Art.24 REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE PRESE IDRICHE
  • Art.25 APPARECCHI DI MISURA, TIPOLOGIA E RESPONSABILITÀ
  • Art.26 SOSTITUZIONE E VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
  • Art.27 IMPIANTO INTERNO
  • Art.28 PERDITE DELL’IMPIANTO E RESPONSABILITÀ
  • Art.29 GESTIONE PRESE IDRICHE ESISTENTI
  • Art.30 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
  • Art.31 IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
  • Art.32 VIGILANZA DEGLI IMPIANTI – RILIEVO DI IRREGOLARITÀ

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Il presente regolamento disciplina la distribuzione e la somministrazione di acqua potabile nel territorio del Comune di Lamezia Terme. Completano il regolamento la Carta del Servizio idrico e le Tariffe idriche, che saranno determinate e aggiornate in applicazione dei provvedimenti che saranno emanati dal C.I.P.E. o da altri organi competenti, nelle more dell’entrata in vigore degli art.13 e 14 della Legge 36/94.

ARTICOLO 2 - SOGGETTO GESTORE

 

L a gestione del servizio idrico comunale è affidata alla Lamezia Multiservizi S.p.A., di seguito denominata “gestore”. Il gestore è mandatario dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, di seguito denominata “Amministrazione”, nei confronti degli utenti, per tutto ciò che concerne il servizio di distribuzione e somministrazione dell’acqua potabile, ivi compresa l’applicazione e la riscossione della tariffa idrica. Il gestore somministra acqua potabile nel territorio del Comune di Lamezia Terme, nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

 

Variazioni al presente regolamento, approvate dall’Amministrazione, si intendono comunicate agli utenti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Le norme del presente regolamento e sue successive modifiche si intendono trasfuse nei contratti in essere, qualora l’utente non si avvalga del diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle modifiche all’Albo Pretorio. Le comunicazioni dirette individualmente all’utente verranno fatte al suo indirizzo e quelle dirette alla totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e sostituiti i regolamenti precedentemente applicati.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA E SISTEMA DI FORNITURA

 

Le forniture si distinguono in:

a) Forniture per uso pubblico: forniture per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi di Amministrazioni ed Enti, pubblici servizi o servizi particolari di cui il Comune intende farsi carico, innaffiamenti stradali, giardini, fontane pubbliche, bagni comunali, idranti stradali, cacciate per lavaggio fognature ecc;
b) Forniture per uso privato: forniture per uso domestico, per bocche antincendio private, per usi igienici, per usi produttivi e per usi diversi.
La fornitura dell’acqua è effettuata a deflusso libero misurato da idoneo apparecchio di misura per la rilevazione dei consumi, eccetto le bocche antincendio e, eventualmente, alcune tipologie di forniture per uso pubblico.

ARTICOLO 5 - CONSEGNA DELL'ACQUA E SORVEGLIANZA IGIENICA

 

I l gestore consegna l’acqua all’uscita del contatore singolo ovvero del contatore centralizzato in caso di utenze aggregate. La potabilità dell’acqua deve essere garantita in uscita dai serbatoi dal soggetto che gestisce l’approvvigionamento idrico. Il gestore garantisce che l’acqua erogata mantenga le caratteristiche chimiche ed igienicosanitarie tali da essere destinata ad uso potabile lungo la rete di istribuzione e fino al punto di consegna. Le condizioni qualitative dell’acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs.31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive. modificazioni ed integrazioni. Il gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con le autorità sanitarie locali, secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.

ARTICOLO 6 - LIMITAZIONI E INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

 

Il gestore si impegna a fornire l’acqua con continuità nella fascia oraria indicata nel contratto di fornitura, salvo cause di forza maggiore, e a raggiungere gli obiettivi indicati nella carta del servizio. L’interruzione di deflusso o la diminuzione di pressione causate dall’interruzione o dalla riduzione dell’erogazione dell’acqua da parte del gestore del servizio di approvvigionamento idrico, o dovute a cause accidentali, di forza maggiore, scioperi, ordini delle Autorità e, in generale, per cause non direttamente imputabili al gestore, non danno luogo a risarcimento danni né a riduzioni di corrispettivi e/o a risoluzione del contratto. Il gestore può interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo all’utenza. Nel caso di interruzioni programmate, il gestore provvederà a darne adeguata informazione agli utenti, attraverso gli organi di informazione locale o altre forme di comunicazione, con un preavviso di almeno 12 ore e l’indicazione dei tempi necessari per il ripristino della fornitura. Il gestore in caso di eccezionali eventi climatici od idrogeologici e di calamità, di concerto con l’Amministrazione, tramite gli opportuni provvedimenti, può determinare condizioni di riduzione e/o razionamento delle forniture di acqua.

ARTICOLO 7 - PREZZI E TARIFFE

 

I corrispettivi dovuti per la fornitura idrica, per il servizio di fognatura e di depurazione, nonché per il nolo e la manutenzione dell’apparecchio di misura, sono quelli stabiliti nel tempo dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti ai corrispettivi e al contratto sono a carico degli utenti. I corrispettivi e gli oneri fiscali saranno aggiornati in corso di contratto ogni qualvolta l’Autorità competente vigente pro-tempore lo delibererà. I corrispettivi per il quantitativo minimo impegnato sono dovuti per tutta la durata del contratto, anche se il consumo effettivo del periodo di fatturazione risulta inferiore. Le variazioni tariffarie, introdotte in esecuzione di successivi provvedimenti delle Autorità competenti e approvate nei termini di legge, dovranno essere comunicate agli utenti che potranno esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della variazione.

ARTICOLO 8 - DIVIETI

 

L‘acqua deve essere utilizzata esclusivamente per l’unità immobiliare per la quale la fornitura è stata concessa, con divieto assoluto per l’utente di rivendita dell’acqua. E’ vietato alimentare un impianto interno, relativamente al quale è stato stipulato un contratto di somministrazione col gestore del servizio pubblico, con acqua di altra provenienza. E’ fatto divieto a chiunque: di prelevare acqua allacciandosi abusivamente alla rete di distribuzione; di prelevare acqua dagli impianti pubblici senza autorizzazione del Comune; di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti. Nel caso in cui l’Amministrazione o il gestore rilevino la violazione dei divieti suddetti, potranno esigere dai trasgressori una penale pari a _______________, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità penale per furto d’acqua.

ARTICOLO 9 - NATURA DEL CONTRATTO

 

Il contratto di fornitura dell’acqua potabile è un contratto di somministrazione regolato dal Codice Civile e dalle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 10 - TITOLO PER LA FORNITURA

 

L a fornitura di acqua potabile è effettuata al soggetto che possiede l’unità immobiliare a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, affitto o comodato, e risulta l’effettivo utilizzatore del servizio. Ad ogni utenza di norma corrisponderà una singola fornitura. In presenza di utenze raggruppate (condomini, complessi edilizi con più unità immobiliari, ecc.) è prevista l’installazione di un contatore generale di controllo che sarà intestato:
– al Condominio e quindi sottoscritto dall’Amministratore o, comunque, da persona allo scopo delegata;
– ad uno solo dei fruitori, in assenza di Amministratore, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto relativamente alla fornitura del servizio;
– all’ente gestore del complesso immobiliare cui saranno riconosciuti tutti i diritti e oneri derivanti dal contratto.

ARTICOLO 11 - SPESE DI ALLACCIO E CONTRATTUALI

 

Sono a carico dell’utente le spese per i lavori di esecuzione della presa e della posa del contatore, il diritto fisso di allacciamento, attivazione utenza o voltura, le imposte di legge sul contratto e le spese di registrazione, in caso d’uso.

ARTICOLO 12 - DOMANDA DI FORNITURA

 

Per ottenere la fornitura dell’acqua, l’interessato deve presentare al gestore, debitamente compilato, l’apposito modulo di domanda allegando: · la planimetria della zona con l’evidenziazione del fabbricato in questione e dell’unità immobiliare; · gli estremi di autorizzazione alla relativa costruzione o cumentazione comprovante l’esistenza di altro servizio a rete; · documentazione comprovante la conformità dell’impianto interno alla vigente normativa tecnica. Se la richiesta è effettuata per conto di una società o di un ente di qualsiasi tipo, ivi compresi i condomini, alla domanda dovrà essere contestualmente allegata idonea documentazione comprovante che il richiedente ne è legale rappresentate.

ARTICOLO 13 - ISTRU. DELLA DOMANDA MODALITÀ E ONERI DI ALLACCIAMENTO

 

Il gestore, ricevuta la domanda di fornitura, ne verifica l’ammissibilità tecnica. Il gestore, in relazione a circostanze obiettive quali l’insufficiente dimensionamento degli impianti, e/o l’insufficienza delle pressioni di rete, comunica tempestivamente al richiedente l’impossibilità ad accogliere la domanda, indicandone le ragioni e, laddove possibile, le soluzioni alternative. In assenza delle suddette condizioni ostative, il gestore provvederà, nei termini previsti dalla Carta del Servizio, a recapitare al richiedente il preventivo indicante la spesa complessiva per la realizzazione dell’allacciamento o per l’attivazione della fornitura e per la stipula del contratto di somministrazione. L’importo indicato dal preventivo per i lavori di allaccio rimarrà fisso ed invariabile per 90 giorni dalla data di emissione e dovrà essere versato con le modalità indicate nello stesso preventivo di spesa. Effettuato il versamento della somma dovuta il richiedente sarà invitato a sottoscrivere il contratto di somministrazione. Successivamente, nel rispetto dei tempi indicati nella carta del Servizio, il gestore provvederà all’esecuzione dei lavori di allacciamento e all’installazione dello strumento di misura, ovvero all’attivazione della fornitura. In casi particolari, il gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire in proprio parte dei lavori relativi alla presa idrica impartendo le necessarie prescrizioni tecniche; in questo caso l’acquisizione della presa idrica e la sua attivazione restano subordinate alla verifica e collaudo della stessa da parte del gestore.

ARTICOLO 14 - STIPULA DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

 

Con la stipula del contratto di fornitura, l’utente accetta integralmente le disposizioni del regolamento, copia del quale verrà comunque inviata assieme al preventivo di cui all’articolo precedente.

ARTICOLO 15 - DURATA DEI CONTRATTI E MODALITÀ PER IL RECESSO

 

I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell’anno ed hanno termine alla fine dell’anno solare. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato per l’intero anno successivo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell’utente da esercitare nei termini seguenti. L’utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare disdetta comunicandola al gestore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero consegnandola presso gli uffici del gestore che ne darà riscontro con ricevuta. Entro i termini previsti nella Carta del Servizio il gestore procede alla rilevazione del consumo e alla chiusura del contatore nonché alla successiva emissione della bolletta di cessazione da inviarsi al recapito indicato dall’utente. L’utente sarà sollevato dagli obblighi contrattuali assunti, con la regolazione contabile della bolletta di cessazione. L’utente, fino al perfezionarsi del recesso, resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal contratto, compreso l’eventuale utilizzo degli impianti da parte di terzi subentrati che non abbiano regolarizzato il rapporto di fornitura; fermo restando comunque, in questo caso, il diritto del gestore di sospendere immediatamente la fornitura, qualora ne sia comunque venuto a conoscenza.

ARTICOLO 16 - VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'UTENZA

 

L‘utente che subentri nel possesso di un immobile per il quale sia già in essere un contratto di fornitura, potrà procedere alla voltura dell’utenza medesima previa presentazione dei titoli giustificativi e della lettura corrente del misuratore. La voltura non potrà essere concessa a favore di terzi conviventi del titolare, qualora risultino bollette insolute. Nel caso in cui l’utente richiedente non disponga della lettura suddetta, la voltura avrà effetto dalla data dell’ultima lettura rilevata dal gestore. L’utente si impegna al pagamento degli oneri amministrativi della voltura nella misura prevista, che possono essere addebitati sulla prima fattura. Gli oneri amministrativi di subentro non sono dovuti nel caso di successione mortis-causa, qualora il subentro avvenga fra persone conviventi nello stesso nucleo familiare, nonché nei casi di trasformazione della denominazione della ragione sociale o di cambio di titolare dell’impresa.

ARTICOLO 17 - MORTE DELL'UTENTE

 

In caso di morte del titolare dell’utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa, sono tenuti ad avvisare tempestivamente il gestore dell’avvenuto decesso provvedendo alla variazione della titolarità dell’utenza ovvero a richiedere la cessazione della fornitura. Il gestore potrà rivalersi nei confronti dei soggetti sopra indicati anche per ciò che concerne le ipotesi di cui all’art.21.

ARTICOLO 18 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

 

In caso di fallimento dell’utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il gestore ne venga comunque a conoscenza. Il Curatore, ricevuta l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà comunque richiedere il subentro nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi pregressi e futuri, pagando al gestore quanto dovuto dal fallito. Il gestore si riserva il diritto di agire nei confronti del curatore nei termini di legge.

ARTICOLO 19 - MISURAZIONE DEI CONSUMI

 

L ‘acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dallo strumento di misura, fermo restando l’obbligo del pagamento del minimo contrattuale. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerata unità il metro cubo. Le letture dei consumi sono effettuate dagli addetti incaricati dal gestore o comunicati dall’utente con le modalità previste dal gestore. In caso di locali temporaneamente chiusi o di inaccessibilità dello strumento di misura per fatto dell’utente, l’incaricato lascerà apposito avviso per l’autolettura. In caso di mancato recapito della lettura da parte dell’utente, il consumo addebitato sarà proporzionale a quello del periodo corrispondente dell’anno precedente, salvo conguaglio sulla base della successiva lettura. In caso di strumento di misura non funzionante o oggettivamente illeggibile, sarà fatturato all’utente il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente. Nell’assoluta impossibilità di calcolare il consumo su base storica, si farà riferimento ai consumi successivi, dopo averli rilevati per un arco di tempo non inferiore a tre mesi. Impossibilitati anche a questa soluzione, si farà riferimento al consumo medio di utenze di pari tipo. I corrispettivi di cui all’art.7 saranno fatturati al titolare del contratto di fornitura. In presenza di utenze raggruppate dotate di contatore generale di controllo, i consumi dei singoli contatori (rilevati o in acconto) verranno fatturati al titolare del relativo contratto di fornitura e l’eventuale differenza, fra i consumi rilevati dal contatore generale di controllo e la somma dei consumi relativi alle singole utenze, verrà addebitata e fatturata al soggetto cui è intestato il contatore generale, secondo l’art. 10, applicando la tariffa base.

ARTICOLO 20 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

 

Le somme dovute per consumo di acqua, per il servizio di fognatura e di depurazione, per nolo degli apparecchi di misura, per penalità, imposte, tasse nonché per altri servizi di cui al presente regolamento, sono addebitate agli utenti con fatture che saranno inviate almeno 20 giorni prima della scadenza, al recapito indicato dagli utenti. Qualora l’utente non abbia ricevuto la fattura o in caso di smarrimento della medesima, egli dovrà richiederne un duplicato gratuito al gestore. Il mancato ricevimento della fattura non esonera l’utente dal pagamento delle medesime, alle scadenze stabilite. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza e con le modalità in esse indicate. Decorso il termine di scadenza, il gestore, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto nei termini previsti all’art.21, addebiterà, sulla fattura successiva gli interessi di mora nella misura del doppio del tasso (su base annua) legale vigente al momento del pagamento.

ARTICOLO 21 - MANCATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

 

Nel caso che sia verificato il mancato pagamento della fattura il gestore provvede ad inviare, all’utente moroso, avviso di pagamento. Trascorsi 20 giorni dall’invio del primo avviso, il gestore invierà un ulteriore avviso mediante lettera raccomandata A.R., con sollecito a pagare l’importo dovuto e con diffida che, in caso di inottemperanza entro un congruo periodo di tempo indicato nell’avviso, comunque non inferiore a 20 giorni, si potrà procedere, in assenza di valida e motivata giustificazione da parte dell’Utente, alla sospensione della fornitura. Il ripristino della somministrazione interrotta temporaneamente per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al gestore, compreso il rimborso delle spese di riattivazione dell’utenza. Il gestore non risponde di eventuali danni derivanti dalla sospensione della erogazione dell’acqua nei confronti dell’utente moroso che, per parte sua, rimane comunque vincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali. Il contratto di fornitura si intende risolto, senza intervento di atto alcuno da parte del gestore, quando, per morosità dell’utente, sia stata sospesa l’erogazione dell’acqua e tale sospensione duri da oltre un anno.

ARTICOLO 22 - PROCEDURE DI RECLAMO

 

Qualora lo ritenga, l’utente potrà presentare al gestore apposito reclamo sia presentandosi agli sportelli che per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica. L’ufficio competente, riscontra il reclamo con la massima celerità e, comunque, non oltre 30 giorni, indicando anche, se del caso, i termini con cui provvederà alla rimozione delle eventuali irregolarità riscontrate, o al ristoro del pregiudizio eventualmente arrecato. Salvo il caso in cui sia possibile accertare immediatamente eventuali errore e inadempienze del Gestore, il reclamo non sospende l’obbligo per l’utente di effettuare i pagamenti alle scadenze previste. Ove l’esito del reclamo in via interna non sia dall’utente ritenuto soddisfacente, su richiesta scritta dello stesso, anche per il tramite dell’Associazione dei Consumatori, con raccomandata a.r. da inoltrare nel termine di giorni 15 dalla risposta del gestore, verrà esperito un tentativo di conciliazione presso gli uffici della Multiservizi, che dovrà concludersi nei successivi 30 giorni. Solo trascorso tale termine l’utente potrà procedere all’azione giudiziaria.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

 

Il gestore garantisce che i dati personali forniti dall’utente siano trattati ai soli fini della corretta esecuzione del contratto. Pertanto, i predetti dati potranno essere utilizzati dal gestore o da suoi incaricati unicamente per la rilevazione dei consumi per i controlli e le verifiche degli impianti, per le operazioni di fatturazione ed incasso nonché per quelle di sollecito e recupero dei crediti. Ai sensi della legge 675/96 il rilascio dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il gestore di stipulare un regolare contratto di fornitura e, conseguentemente di poter fornire i propri servizi.

ARTICOLO 24 - REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE PRESE IDRICHE

 

Le opere di derivazione dalla conduttura principale fino all’apparecchio di misurazione incluso, costituiscono la “presa idrica”. Il gestore determina il diametro della presa, i materiali e sceglie il luogo per la derivazione della presa medesima. E’ di esclusiva competenza del gestore la costruzione, la riparazione e la manutenzione delle prese idriche. Le condotte stradali e le prese idriche realizzate dal gestore restano di sua proprietà, fermo restando il diritto del cliente all’uso della presa idrica per la somministrazione dell’acqua potabile. Nel caso in cui il gestore debba necessariamente installare tutta o parte della presa idrica in proprietà privata o in proprietà di terzi, il contratto sarà stipulato a condizione che il richiedente conceda o dimostri di godere di regolare servitù comprensiva anche del diritto di passaggio a favore del gestore, per consentirgli di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici. Il gestore ha la facoltà di compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alle prese idriche, dando preventivo avviso ai clienti interessati nel caso in cui ciò comportasse una interruzione temporanea del servizio. Qualora l’utente richieda modifiche alle opere di presa, il gestore, riconosciutane l’opportunità, provvede alla esecuzione dei lavori previo pagamento da parte dell’utente dei relativi oneri. E’ vietato agli utenti o a chiunque altro intervenire sulle prese idriche, sotto pena di pagamento dei danni e salvo ogni diritto del gestore di esperire ogni altra azione a norma di legge. Nel caso in cui il gestore rilevi la manomissione della presa idrica, può esigere dal titolare dell’utenza o, in solido, dai titolari delle utenze che utilizzano la presa idrica manomessa, una penale di 150 Euro, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità penale per furto d’acqua.

ARTICOLO 25 - APPARECCHI DI MISURA, TIPOLOGIA E RESPONSABILITÀ

 

All’installazione e alla manutenzione dell’apparecchio di misura deve provvedere il gestore, a fronte del pagamento da parte dell’utente della quota fissa. La tipologia e la portata degli apparecchi di misura sono determinate a giudizio insindacabile del gestore in relazione alla fornitura richiesta. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo contro la manomissione dello strumento. Il gestore dispone che gli apparecchi di misura siano collocati nella posizione che riterrà, a suo esclusivo giudizio, più idonea e tale da permettere un facile accesso. L’utente si obbliga a consentire l’accesso agli incaricati del gestore per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione senza necessità di chiedere alcuna altra autorizzazione. Qualora, per l’esecuzione di lavori di trasformazione dell’immobile o per qualsiasi altra ragione, l’apparecchio di misura dovesse essere rimosso o spostato dovrà essere fatta richiesta al gestore e tutte le spese saranno a carico dell’utente. Il gestore ha facoltà di procedere al cambio dell’apparecchio di misura qualora lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso od esplicito consenso dell’utente. Inoltre, il gestore, qualora ritenga che l’apparecchio di misura venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla sua conservazione, previo preavviso all’utente potrà procedere allo spostamento e ad una nuova ricollocazione dello strumento di misura. All’atto della posa in opera dell’apparecchio di misura o sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale dal gestore su un modulo, firmato dall’incaricato del gestore e dal cliente, nel quale sono menzionati la data, la marca dell’apparecchio, il numero di matricole, il consumo registrato dal misuratore installato e di quello eventualmente rimosso. L’utente deve altresì attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare i danni che gli apparecchi di misura possano subire e deve dare immediata comunicazione di guasti e irregolarità di funzionamento rilevati. L’utente è responsabile di ogni e qualunque manomissione dell’apparecchio di misura che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo è imputabile a terzi, ed è tenuto a rimborsare al gestore i danni, senza pregiudizio delle azioni penali. Nel caso in cui il gestore rilevi la manomissione dei sigilli o danneggiamento dello strumento di misura può esigere dall’utente una penale di 150 Euro, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità penale per furto d’acqua.

ARTICOLO 26 - SOSTITUZIONE E VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

 

L‘utente non può pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, esso risulti difettoso nel funzionamento. Quando l’utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiedere che ne sia effettuata la verifica. Il funzionamento del contatore sarà considerato erroneo nel caso in cui le indicazioni fornite dal medesimo siano eccedenti in più o in meno del 5%, la corretta misurazione. La verifica avverrà in contraddittorio tra l’utente e il soggetto incaricato dal gestore. Nel caso in cui sia accertato l’irregolare funzionamento del misuratore, il consumo rilevato fino alla sostituzione dell’apparecchio stesso, sarà ricalcolato sulla base del consumo medio giornaliero del periodo corrispondente dell’anno antecedente. Nell’assoluta impossibilità di calcolare il consumo su base storica, si farà riferimento ai consumi successivi, dopo averli rilevati per un arco di tempo non inferiore a tre mesi. Qualora risulti impossibile anche questa soluzione, si farà riferimento al consumo medio di utenze di pari tipo. Gli eventuali abbuoni non potranno comunque riferirsi ad un periodo antecedente a quello dell’ultima fatturazione emessa a carico dell’utente. Nel caso in cui sia accertato il corretto funzionamento del misuratore, l’utente si impegna a corrispondere nella prima bolletta successiva un rimborso delle spese di verifica del contatore, nella misura vigente.

ARTICOLO 27 - IMPIANTO INTERNO

 

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interne, a valle dell’apparecchio di misura. Il cliente ha la piena responsabilità della costruzione e manutenzione dell’impianto interno che deve essere conforme alla vigente normativa tecnica. L’impianto interno dovrà essere realizzato in maniera da evitare, comunque, ritorni di acqua verso il contatore.

ARTICOLO 28 - PERDITE DELL'IMPIANTO E RESPONSABILITÀ

 

L‘utente risponde della buona conservazione sia degli impianti interni che degli strumenti di misura. Eventuali dispersioni o perdite degli impianti rilevate dopo il contatore, non formeranno oggetto di alcun abbuono a favore dell’utente, a meno che il gestore, su tempestiva richiesta dell’utente, una volta da questi individuata la perdita, non accerti che non c’è stata responsabilità e negligenza alcuna da parte dell’utente. In tal caso, in virtù dell’apposito verbale redatto a cura del Gestore, i consumi di acqua eccedenti la media del corrispondente periodo dell’anno precedente, saranno quantificati a tariffa base. Gli eventuali abbuoni non potranno comunque riferirsi ad un periodo antecedente a quello dell’ultima fatturazione emessa a carico dell’utente.

ARTICOLO 29 - GESTIONE PRESE IDRICHE ESISTENTI

 

R elativamente alle prese idriche esistenti nelle quali gli apparecchi di misura sono installati all’interno delle unità immobiliari o comunque in proprietà privata il gestore può, a suo insindacabile giudizio, attivare in qualsiasi momento una procedura di
adeguamento della presa esistente consistente nello spostamento del contatore al limite della proprietà privata. Le operazioni di modifica saranno effettuate dal gestore a sue spese, previo preavviso all’utente o agli utenti interessati. A decorrere dalla data di spostamento o istallazione del nuovo contatore risultante da apposito verbale il gestore è responsabile del corretto funzionamento della presa idrica e della qualità dell’acqua fornita fino al contatore, mentre l’utente o gli utenti interessati sono responsabili del corretto funzionamento del tratto di presa a valle di esso. Relativamente alle utenze raggruppate prive di contatore generale di controllo il gestore provvede alla sua installazione, intestandolo ai sensi dell’art.10. L’istallazione sarà effettuata dal gestore a sue spese, previo preavviso all’utente o agli utenti interessati. A decorrere dalla data di attivazione del contatore di controllo, risultante da apposito verbale:
– i consumi saranno fatturati secondo i criteri di cui all’art.19;
– il gestore è responsabile del corretto funzionamento della presa idrica e della qualità dell’acqua fornita fino al contatore di controllo, mentre l’utente o gli utenti interessati sono responsabili del corretto funzionamento del tratto di presa a valle del contatore di controllo.

ARTICOLO 30 - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

 

Il gestore potrà concedere, ricorrendone le condizioni, speciali derivazioni per bocche da incendio con comando a mano od automatico, nell’interno alla proprietà privata. Per il rilascio della fornitura suddette, l’utente dovrà presentare la relazione di calcolo della rete antincendio (con specifica determinazione della portata e della pressione minima da assicurare sul punto terminale della presa) e lo schema della rete antincendio (con la posizione di tutte le bocche antincendio e degli eventuali sprinkler e con indicazione del numero di bocche funzionanti in contemporanea. ) Una volta collaudata la rete, l’utente dovrà inoltre darne comunicazione al gestore, che dovrà applicare l’apposito sigillo. L’utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l’utente deve darne comunicazione al gestore entro 24 ore affinché questo possa provvedere alla risiggillatura, nonché al controllo delle quantità di acqua fatturata. Il gestore non assume responsabilità alcuna circa il livello della pressione dell’acqua ed eventuali diminuzioni della portata al momento dell’uso, dipendenti dalle cause di cui all’art.6. L’utente dovrà provvedere alla normale manutenzione dell’impianto, effettuando tempestivamente la riparazione di eventuali perdite; nel caso in cui il gestore accerti la presenza di perdite negli impianti interni di antincendio e ne abbia inutilmente sollecitato la riparazione, potrà provvedere alla sospensione della fornitura, dandone immediata comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti del caso. Qualora gli incaricati, nelle loro visite di ispezione, trovassero bocche da incendio spiombate o comunque manomesse, verrà applicata all’utente una sanzione pecuniaria di 100 Euro per ogni bocca manomessa, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

ARTICOLO 31 - IMPIANTI DI SOVRAELEVAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

 

Quando l’altezza piezometrica alla presa dell’impianto non sia sufficiente per un normale rifornimento di tutti i piani di uno stabile è concesso, previa autorizzazione del gestore, l’uso di impianti di sollevamento da installare nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dal gestore, anche al fine di una corretta misurazione dei consumi. Il sistema idraulico interno costituito da serbatoio interno, impianto di autoclave e quant’altro dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia. E’ fatto assoluto divieto di installare e modificare impianti di sollevamento senza la preventiva autorizzazione del gestore. Quest’ultimo non risponde né del funzionamento dell’impianto, né dei danni che potessero derivare a terzi per il suo esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare. Gli utenti che già utilizzano impianti di sollevamento singoli o collettivi, privi di autorizzazione all’installazione, devono adeguarli alle prescrizioni che saranno impartite dal gestore, anche al fine di una corretta misurazione dei consumi.

ARTICOLO 32 - VIGILANZA DEGLI IMPIANTI - RILIEVO DI IRREGOLARITÀ

 

Il gestore, ha sempre diritto di ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinati alla utilizzazione del servizio tramite propri incaricati. Questi ultimi, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto facoltà di accedere nella proprietà privata sia per le verifiche periodiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori. Nel caso in cui l’utente non consenta l’accesso per la suddetta ispezione, il gestore, previa diffida scritta, si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del servizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzi da parte dell’utente. Se gli incaricati, nelle loro visite di ispezione, riscontrassero irregolarità, in qualunque parte dell’impianto rispetto al presente regolamento od in genere opere non autorizzate, contesteranno per iscritto l’infrazione all’utente il quale dovrà eliminare le irregolarità o inadempienze nel più breve tempo possibile. In caso contrario, il gestore ingiungerà all’utente l’esecuzione delle opere richieste entro un termine preciso, passato il quale avrà facoltà di sospendere senz’altro avviso la fornitura dell’acqua.